Art. 120 · Indicazioni facoltative

Art. 120

Indicazioni facoltative

In vigore dal 17 dic 2013
Indicazioni facoltative 1.   L'etichettatura e la presentazione dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, possono contenere, in particolare, le seguenti indicazioni facoltative: a) l'annata; b) il nome di una o più varietà di uve da vino; c) per i vini diversi da quelli di cui all', paragrafo 1, lettera g), termini che indicano il tenore di zucchero; d) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali conformemente all', lettera b); e) il simbolo dell'Unione che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta; f) termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione; g) per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un'altra unità geografica più piccola o più grande della zona che è alla base della denominazione di origine o dell'indicazione geografica. 2.   Fatto salvo l', paragrafo 3, relativamente all'impiego delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, per vini che non vantano una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta: a) gli Stati membri introducono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative per porre in essere procedure di certificazione, di approvazione e di controllo atte a garantire la veridicità delle informazioni in questione; b) gli Stati membri, in base a criteri oggettivi e non discriminatori e nel rispetto di una concorrenza leale, possono stilare, per i vini ottenuti da varietà di uve da vino sul loro territorio, elenchi delle varietà di uve da vino escluse, in particolare se: i) esiste per i consumatori un rischio di confusione circa la vera origine del vino in quanto la varietà di uve da vino in questione è parte integrante di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta già esistente; ii) i controlli sarebbero antieconomici in quanto la varietà di uva da vino in questione rappresenta una parte molto esigua dei vigneti dello Stato membro; c) le miscele di vini di diversi Stati membri non danno luogo ad etichettatura della varietà di uve da vino, a meno che gli Stati membri interessati non convengano diversamente e assicurino la fattibilità delle pertinenti procedure di certificazione, approvazione e controllo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-120