Art. 116
Altre competenze di esecuzione
In vigore dal 17 dic 2013
Altre competenze di esecuzione
Se ritiene che un'opposizione sia irricevibile, la Commissione adotta un atto di esecuzione che la rigetta in quanto irricevibile. Tale atto di esecuzione è adottato senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3.
Storico versioni
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