Art. 116 · Altre competenze di esecuzione

Art. 116

Altre competenze di esecuzione

In vigore dal 17 dic 2013
Altre competenze di esecuzione Se ritiene che un'opposizione sia irricevibile, la Commissione adotta un atto di esecuzione che la rigetta in quanto irricevibile. Tale atto di esecuzione è adottato senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3.
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