Art. 22

Sostegno finanziario

In vigore dal 17 dic 2013
Sostegno finanziario 1.   La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa l'importo massimo del sostegno della dotazione specifica dell'IOG e del corrispondente sostegno dell'FSE in un importo totale e anche per categoria di regioni per ciascun asse prioritario. Per ciascun asse prioritario il sostegno dell'FSE corrispondente è almeno pari al sostegno della dotazione specifica dell'IOG. 2.   Sulla base degli importi di cui al paragrafo 1, la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 fissa anche il rapporto tra le categorie di regioni per il sostegno dell'FSE per ogni asse prioritario. 3.   Quando l'IOG è attuata attraverso un asse prioritario specifico riguardante le regioni ammissibili da più categorie, alla dotazione dell'FSE si applica il tasso di cofinanziamento più elevato. La dotazione specifica dell'IOG non è soggetta all'obbligo di cofinanziamento nazionale. Il tasso di cofinanziamento complessivo dell'asse prioritario stabilito con la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è calcolato tenendo conto del tasso di cofinanziamento della dotazione dell'FSE e della dotazione speciale dell'IOG.
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