Art. 22 · Sostegno finanziario

Art. 22

Sostegno finanziario

In vigore dal 17 dic 2013
Sostegno finanziario 1.   La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa l'importo massimo del sostegno della dotazione specifica dell'IOG e del corrispondente sostegno dell'FSE in un importo totale e anche per categoria di regioni per ciascun asse prioritario. Per ciascun asse prioritario il sostegno dell'FSE corrispondente è almeno pari al sostegno della dotazione specifica dell'IOG. 2.   Sulla base degli importi di cui al paragrafo 1, la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 fissa anche il rapporto tra le categorie di regioni per il sostegno dell'FSE per ogni asse prioritario. 3.   Quando l'IOG è attuata attraverso un asse prioritario specifico riguardante le regioni ammissibili da più categorie, alla dotazione dell'FSE si applica il tasso di cofinanziamento più elevato. La dotazione specifica dell'IOG non è soggetta all'obbligo di cofinanziamento nazionale. Il tasso di cofinanziamento complessivo dell'asse prioritario stabilito con la decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è calcolato tenendo conto del tasso di cofinanziamento della dotazione dell'FSE e della dotazione speciale dell'IOG.
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