Art. 69

Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile

In vigore dal 17 dic 2013
Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile 1.   I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri: a) il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione; b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione; c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente; d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro; e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente. Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b). 2.   Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni: a) ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità; b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera a); c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione; d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche. 3.   Non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE né all'importo di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui all', paragrafo 6, i seguenti costi: a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia; b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente; c) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1303:oj#art-69

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile (Art. 69 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo