Art. 69
Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile
In vigore dal 17 dic 2013
Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e per l'assistenza rimborsabile
1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:
a)
il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;
b)
il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
c)
il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
d)
nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
e)
nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.
Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), del presente paragrafo è certificato da un esperto qualificato e indipendente o un organismo debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b).
2. Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:
a)
ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;
b)
l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili quando rimborsato nella forma di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera a);
c)
i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
d)
all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.
3. Non sono ammissibili a un contributo dei fondi SIE né all'importo di sostegno trasferito dal Fondo di coesione al CEF di cui all', paragrafo 6, i seguenti costi:
a)
interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b)
l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
c)
imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.
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