Art. 13

Orientamenti per i beneficiari

In vigore dal 17 dic 2013
Orientamenti per i beneficiari 1.   La Commissione redige una guida che illustra modalità efficaci di accesso ai fondi SIE e per il loro utilizzo, nonché il modo per sfruttare la complementarietà con altri strumenti delle pertinenti politiche dell'Unione. 2.   La guida è redatta entro il 30 giugno 2014 e fornisce, per ciascun obiettivo tematico, una panoramica degli strumenti pertinenti disponibili a livello dell'Unione, corredata di dettagliate fonti di informazione, esempi di buone prassi per combinare gli strumenti di finanziamento disponibili nello stesso settore o a livello intersettoriale, una descrizione delle autorità competenti e degli organismi partecipanti alla gestione di ciascuno strumento e un elenco di controllo per i potenziali beneficiari al fine di assisterli nell'individuazione delle risorse di finanziamento più idonee. 3.   La guida è pubblicata sul sito internet delle pertinenti direzioni generali della Commissione. La Commissione e le autorità di gestione, in conformità delle disposizioni specifiche dei fondi e in cooperazione con il Comitato delle regioni, garantiscono la divulgazione della guida ai potenziali beneficiari.
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Orientamenti per i beneficiari (Art. 13 Regolamento (UE) 2013/1303) — Testo vigente | Portale Normativo