Art. 13
Orientamenti per i beneficiari
In vigore dal 17 dic 2013
Orientamenti per i beneficiari
1. La Commissione redige una guida che illustra modalità efficaci di accesso ai fondi SIE e per il loro utilizzo, nonché il modo per sfruttare la complementarietà con altri strumenti delle pertinenti politiche dell'Unione.
2. La guida è redatta entro il 30 giugno 2014 e fornisce, per ciascun obiettivo tematico, una panoramica degli strumenti pertinenti disponibili a livello dell'Unione, corredata di dettagliate fonti di informazione, esempi di buone prassi per combinare gli strumenti di finanziamento disponibili nello stesso settore o a livello intersettoriale, una descrizione delle autorità competenti e degli organismi partecipanti alla gestione di ciascuno strumento e un elenco di controllo per i potenziali beneficiari al fine di assisterli nell'individuazione delle risorse di finanziamento più idonee.
3. La guida è pubblicata sul sito internet delle pertinenti direzioni generali della Commissione. La Commissione e le autorità di gestione, in conformità delle disposizioni specifiche dei fondi e in cooperazione con il Comitato delle regioni, garantiscono la divulgazione della guida ai potenziali beneficiari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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