Art. 7
Programmi di azione annuali
In vigore dal 13 dic 2013
Programmi di azione annuali
1. I programmi di azione annuali («programmi di azione») sono redatti sulla base del documento di strategia e dei programmi indicativi pluriennali di cui rispettivamente agli articoli e 6. I programmi di azione sono definiti per ciascun paese terzo o regione e specificano in dettaglio l'attuazione della cooperazione prevista nell'ambito del presente regolamento.
In casi eccezionali, in particolare ove non sia stato ancora adottato un programma di azione, la Commissione può adottare, sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa, misure individuali conformemente alle stesse norme e secondo le stesse procedure applicabili ai programmi di azione.
In caso di esigenze, situazioni o impegni imprevisti e debitamente giustificati, la Commissione può adottare misure speciali non previste nei documenti di programmazione indicativa.
2. I programmi di azione precisano gli obiettivi perseguiti, i settori d'intervento, le misure e i progetti proposti, i risultati previsti, le procedure di gestione e l'importo complessivo del finanziamento previsto. Essi contengono una descrizione sommaria delle operazioni da finanziare, un'indicazione relativa agli importi stanziati per le singole operazioni, un calendario di attuazione indicativo e gli indicatori specifici ai fini del monitoraggio, della valutazione e del riesame del rendimento, secondo il caso. Essi comprendono, se del caso, i risultati di eventuali esperienze acquisite da una precedente cooperazione.
3. La Commissione adotta i programmi di azione, le misure individuali e le misure speciali secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2. La Commissione può riesaminare e ampliare i programmi di azione e le misure secondo la suddetta procedura.
4. In deroga al paragrafo 3, la procedura di esame di cui all', paragrafo 2 non è richiesta per:
i)
le misure individuali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 5 milioni di EUR;
ii)
le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione non è superiore a 5 milioni di EUR;
iii)
le modifiche tecniche a programmi di azione, misure individuali e misure speciali.
Ai fini del presente paragrafo, per «modifiche tecniche» si intendono adeguamenti quali:
—
proroga del periodo di attuazione;
—
riassegnazioni di fondi tra le azioni contenute nei programmi di azione annuali, nelle misure individuali e speciali e nei progetti che non superino il 20 % del bilancio iniziale e non eccedano 5 milioni di EUR; o
—
l'aumento o la riduzione del bilancio dei programmi di azione annuali e delle misure individuali o speciali che non superino il 20 % del bilancio iniziale e non eccedano 5 milioni di EUR,
purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi delle misure e dei programmi di azione iniziali.
Le misure adottate ai sensi del presente paragrafo sono comunicate al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato di cui all', paragrafo 1, entro un mese dalla loro adozione.
5. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati, connessi all'esigenza di una risposta rapida da parte della Comunità per attenuare le conseguenze di un incidente nucleare o radiologico, la Commissione adotta o modifica i programmi di azione o le misure mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
6. La Commissione può decidere di aderire a un'eventuale iniziativa lanciata da organizzazioni internazionali e da principali donatori che perseguono obiettivi simili, nella misura in cui tale iniziativa rispetta l'obiettivo generale di cui all'. La corrispondente decisione di finanziamento è adottata secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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