Art. 2
In vigore dal 13 dic 2013
La direttiva 2004/18/CE è così modificata:
1)
Il testo dell’articolo 7 è così modificato:
a)
alla lettera a), l’importo «130 000 EUR» è sostituito da «134 000 EUR»;
b)
alla lettera b), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR»;
c)
alla lettera c), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».
2)
All’articolo 8, il primo comma è così modificato:
a)
alla lettera a), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR»;
b)
alla lettera b), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR».
3)
All’articolo 56, l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».
4)
All’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR».
5)
All’articolo 67, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
alla lettera a), l’importo «130 000 EUR» è sostituito da «134 000 EUR»;
b)
alla lettera b), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR»;
c)
alla lettera c), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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