Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 dic 2013
La direttiva 2004/18/CE è così modificata: 1) Il testo dell’articolo 7 è così modificato: a) alla lettera a), l’importo «130 000 EUR» è sostituito da «134 000 EUR»; b) alla lettera b), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR»; c) alla lettera c), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR». 2) All’articolo 8, il primo comma è così modificato: a) alla lettera a), l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR»; b) alla lettera b), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR». 3) All’articolo 56, l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR». 4) All’articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l’importo «5 000 000 EUR» è sostituito da «5 186 000 EUR». 5) All’articolo 67, il paragrafo 1 è così modificato: a) alla lettera a), l’importo «130 000 EUR» è sostituito da «134 000 EUR»; b) alla lettera b), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR»; c) alla lettera c), l’importo «200 000 EUR» è sostituito da «207 000 EUR».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1336:oj#art-2