Art. 19

Misure degli Stati membri applicabili ai pescherecci battenti la loro bandiera o alle persone stabilite nel loro territorio

In vigore dal 11 dic 2013
Misure degli Stati membri applicabili ai pescherecci battenti la loro bandiera o alle persone stabilite nel loro territorio 1.   Uno Stato membro può adottare misure per la conservazione degli stock ittici nelle acque unionali a condizione che tali misure rispettino tutti i requisiti seguenti: a) si applichino unicamente ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato o, nel caso di attività di pesca non condotte da un peschereccio, a persone stabilite nel loro territorio cui si applica il trattato; b) siano compatibili con gli obiettivi fissati all'; c) siano vincolanti almeno quanto le misure previste nel diritto dell'Unione. 2.   Uno Stato membro informa, a fini di controllo, gli altri Stati membri interessati in merito alle disposizioni adottate in applicazione del paragrafo 1. 3.   Gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le informazioni relative alle misure adottate a norma del presente articolo.
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