Art. 16

Possibilità di pesca

In vigore dal 11 dic 2013
Possibilità di pesca 1.   Le possibilità di pesca assegnate agli Stati membri garantiscono la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca. Nell'assegnare nuove possibilità di pesca si tiene conto degli interessi di ciascuno Stato membro. 2.   Quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca sono stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta ad evidenziare le catture basandosi sul fatto che per il primo anno e per quelli successivi non saranno più consentiti rigetti in mare di quello stock. 3.   Qualora nuove prove scientifiche mostrino l'esistenza di un divario significativo tra le possibilità di pesca fissate per un determinato stock e la reale situazione di tale stock, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare una richiesta motivata alla Commissione affinché presenti una proposta volta ad attenuare tale divario nel rispetto degli obiettivi di cui all', paragrafo 2. 4.   Le possibilità di pesca sono assegnate conformemente agli obiettivi stabiliti all', paragrafo 2, e conformemente agli obiettivi specifici quantificabili, ai calendari e ai margini stabiliti ai sensi dell', paragrafo 2, e all', paragrafo 1, lettere b) e c). 5.   Le misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca disponibili per i paesi terzi in acque unionali sono stabilite conformemente al trattato. 6.   Ogni Stato membro decide, per le navi battenti la sua bandiera, come ripartire le possibilità di pesca ad esso assegnate e non soggette a un sistema di concessioni di pesca trasferibili, ad esempio creando possibilità di pesca individuali. Esso informa la Commissione del metodo di ripartizione utilizzato. 7.   Per l'assegnazione di possibilità di pesca relative ad attività di pesca multispecifica, gli Stati membri tengono conto della composizione probabile delle catture effettuate dalle navi che partecipano a tali attività. 8.   Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono procedere allo scambio di una parte o della totalità delle possibilità di pesca loro assegnate.
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