Art. 37

Disposizioni transitorie

In vigore dal 11 dic 2013
Disposizioni transitorie Le azioni di cui agli della decisione n. 1672/2006/CE avviate prima del 1o gennaio 2014 continuano ad essere disciplinate da tale decisione. Per quanto riguarda tali azioni, la Commissione è assistita dal comitato di cui all' del presente regolamento.
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Disposizioni transitorie (Art. 37 Regolamento (UE) 2013/1296) — Testo vigente | Portale Normativo