Art. 35

Misure di esecuzione supplementari

In vigore dal 11 dic 2013
Misure di esecuzione supplementari Le misure necessarie all'esecuzione del programma, quali i criteri di valutazione dello stesso, compresi i criteri relativi al rapporto costo-efficacia e alle modalità di diffusione e trasferimento dei risultati, sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
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Misure di esecuzione supplementari (Art. 35 Regolamento (UE) 2013/1296) — Testo vigente | Portale Normativo