Art. 24
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 11 dic 2013
Disposizioni finanziarie
1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è fissata a 1 462 724 000 EUR a prezzi correnti.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.
2. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è ripartita come segue:
a)
almeno il 56 % per il sottoprogramma MEDIA;
b)
almeno il 31 % per il sottoprogramma Cultura;
c)
un importo massimo del 13 % per la sezione transettoriale, con una dotazione minima del 4 % destinata alle misure di cooperazione transnazionale di cui all' e ai punti di contatto Europa creativa.
3. I costi amministrativi connessi all'attuazione del programma sono inclusi nella dotazione di cui al paragrafo 2 e l'importo di tali costi non supera, in totale, il 7 % del bilancio del programma, di cui il 5 % è assegnato all'attuazione del sottoprogramma MEDIA e il 2 % all'attuazione del sottoprogramma Cultura.
4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 può coprire le spese relative alle attività preparatorie, di monitoraggio, controllo, audit e valutazione che sono direttamente necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione se e in quanto connesse agli obiettivi generali del programma e le spese legate alle reti informatiche riguardanti l'elaborazione e lo scambio di informazioni, nonché ogni altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa sostenuta dalla Commissione nella gestione del programma.
5. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 può coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie a garantire la transizione tra le misure adottate a norma delle decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE e il presente regolamento.
Se del caso, nel bilancio successivo a quello del 2020 possono essere iscritti stanziamenti per coprire spese analoghe al fine di consentire la gestione delle azioni non ancora ultimate entro il 31 dicembre 2020.
6. In deroga all'articolo 130, paragrafo 2, del regolamento finanziario, e in casi debitamente giustificati, la Commissione può considerare i costi direttamente connessi all'attuazione delle azioni e delle attività oggetto di sostegno come ammissibili al finanziamento anche se essi siano sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di finanziamento.
Storico versioni
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