Art. 22

Attuazione del programma

In vigore dal 11 dic 2013
Attuazione del programma 1.   La Commissione attua il programma conformemente al regolamento finanziario. 2.   La Commissione adotta mediante atti di esecuzione un programma di lavoro annuale relativo ai sottoprogrammi e alla sezione transettoriale. Nel programma di lavoro annuale la Commissione assicura che gli obiettivi generali e specifici stabiliti agli nonché le priorità di cui agli siano attuati su base annua in modo coerente e delinea i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo complessivo del piano di finanziamento. Il programma di lavoro annuale contiene anche una descrizione delle misure da finanziare, un'indicazione degli importi stanziati per ciascuna misura e un calendario indicativo di attuazione. Per quanto concerne le sovvenzioni, il programma di lavoro annuale comprende le priorità, i criteri di ammissibilità, di selezione e di assegnazione e il tasso massimo di cofinanziamento. Il contributo finanziario del programma è pari, al massimo, all'80 % dei costi delle operazioni sostenute. Per quanto concerne lo strumento di garanzia, il programma di lavoro annuale comprende i criteri di ammissibilità e di selezione applicabili agli intermediari finanziari, i criteri di esclusione relativi al contenuto di progetti presentati agli intermediari finanziari partecipanti, la dotazione annuale del FEI, nonché i criteri di ammissibilità, di selezione e di assegnazione per i prestatori di servizi per il rafforzamento delle capacità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 4. 3.   La Commissione adotta gli orientamenti generali per l'attuazione del programma secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 3.
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