Art. 9

Settori prioritari del sottoprogramma Ambiente

In vigore dal 11 dic 2013
Settori prioritari del sottoprogramma Ambiente 1.   Il sottoprogramma Ambiente prevede tre settori di azione prioritari: a) Ambiente e uso efficiente delle risorse; b) Natura e biodiversità; c) Governance e informazione in materia ambientale. 2.   I settori prioritari di cui al paragrafo 1 comprendono le priorità tematiche definite all'allegato III. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ove necessario, conformemente all' riguardo all'aggiunta, alla soppressione o alla modifica delle priorità tematiche di cui all'allegato III sulla base dei seguenti criteri: a) le priorità definite nel Settimo programma d'azione per l'ambiente; b) gli obiettivi specifici definiti per ciascun settore prioritario di cui agli ; c) le esperienze acquisite nell'attuazione del programma di lavoro pluriennale di cui all'; d) le esperienze acquisite nell'attuazione dei progetti integrati; e) le priorità derivanti dalla nuova legislazione ambientale dell'Unione adottata dopo 23 dicembre 2013; o f) le esperienze acquisite nell'attuazione della legislazione e delle politiche ambientali esistenti. La Commissione rivede e, se necessario, modifica le priorità tematiche definite all'allegato III al più tardi entro la valutazione intermedia del programma LIFE di cui all', paragrafo 2, lettera a). 3.   Almeno il 55 % delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma per l'Ambiente è riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo all'aumento di un massimo del 10 % della percentuale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che il totale dei fondi richiesti durante due anni consecutivi, mediante proposte che rientrano nel settore prioritario Natura e biodiversità e soddisfano i requisiti minimi di qualità, superi di oltre il 20 % l'importo corrispondente calcolato per i due anni precedenti a tale periodo.
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