Art. 17
Tipi di finanziamento
In vigore dal 11 dic 2013
Tipi di finanziamento
1. I finanziamenti dell'Unione possono assumere le seguenti forme giuridiche:
a)
sovvenzioni;
b)
appalti pubblici;
c)
contributi agli strumenti finanziari in conformità alle disposizioni sugli strumenti finanziari a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare agli articoli 139 e 140, e ai requisiti più operativi indicati in atti specifici dell'Unione;
d)
tutti gli altri interventi necessari al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'.
2. La Commissione attua il presente regolamento in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
3. I finanziamenti previsti dal presente regolamento, che costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sono attuati in maniera coerente con le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
4. Almeno l'81 % delle risorse di bilancio destinate al programma LIFE è assegnato a progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni o, se del caso, degli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera c).
La Commissione può includere tali strumenti finanziari nel programma di lavoro pluriennale di cui all', previa una valutazione ex ante di cui all'articolo 140, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
5. Un massimo del 30 % delle risorse di bilancio destinate a sovvenzioni per azioni conformemente al paragrafo 3 bis può essere assegnato a progetti integrati. Tale percentuale massima è rivalutata nell'ambito della valutazione intermedia del programma LIFE di cui all', paragrafo 2, lettera a), e corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1293:oj#art-17