Art. 43

Sfruttamento e diffusione dei risultati

In vigore dal 11 dic 2013
Sfruttamento e diffusione dei risultati 1.   Tutti i partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell’Unione si adoperano per sfruttare i risultati di cui sono proprietari o per farli sfruttare da un altro soggetto giuridico, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all’. Eventuali ulteriori obblighi di sfruttamento sono stabiliti nella convenzione di sovvenzione. In caso di ricerca avente il potenziale per affrontare problemi importanti della società, gli ulteriori obblighi in materia di sfruttamento possono comprendere la concessione di licenze su base non esclusiva. Tali obblighi aggiuntivi sono indicati nel programma di lavoro o nel piano di lavoro. 2.   Fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, delle norme di sicurezza o interessi legittimi, ciascun partecipante può, attraverso mezzi idonei, diffondere i risultati che possiede il più rapidamente possibile. La convenzione di sovvenzione può fissare i termini a tale proposito. Eventuali ulteriori obblighi di diffusione sono stabiliti nella convenzione di sovvenzione e indicati nel programma di lavoro o nel piano di lavoro. Per quanto riguarda la diffusione dei risultati attraverso pubblicazioni scientifiche, l'accesso aperto si applica secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. I costi relativi all'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche risultanti da ricerche finanziate da Orizzonte 2020, sostenuti nel corso di un'azione, sono ammissibili ai fini del rimborso secondo le condizioni della convenzione di sovvenzione. Tenendo in debito conto l' del regolamento (UE) n. 1291/2013, la convenzione di sovvenzione non stabilisce condizioni riguardanti l'accesso aperto alle pubblicazioni che determinerebbero costi di pubblicazione aggiuntivi a completamento di un'azione. Per quanto riguarda la diffusione di dati di ricerca, la convenzione di sovvenzione può, nel contesto dell'accesso aperto ai dati di ricerca e alla loro conservazione, stabilire i termini e le condizioni ai quali è garantito l’accesso aperto a tali risultati, in particolare nella ricerca di frontiera CER e nella ricerca TEF (tecnologie emergenti e future) o in altri settori pertinenti, e tenendo conto degli interessi legittimi dei partecipanti e di eventuali vincoli concernenti le norme sulla protezione dei dati, le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale. In tal caso, il programma di lavoro o piano di lavoro indicano se è richiesta la diffusione di dati di ricerca mediante accesso aperto. Gli altri partecipanti sono informati prima dell'avvio di un’attività di diffusione. A seguito della notifica, un partecipante può opporsi se dimostra che i suoi interessi legittimi in relazione a tali risultati o conoscenze preesistenti risulterebbero significativamente lesi a causa della loro eventuale diffusione. In tal caso, la diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare tali interessi legittimi. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito. 3.   Ai fini del monitoraggio e della diffusione da parte della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, i partecipanti forniscono tutte le informazioni sulle loro attività connesse allo sfruttamento e alla diffusione e forniscono i documenti necessari secondo le condizioni previste nella convenzione di sovvenzione. Fatti salvi gli interessi legittimi dei partecipanti che hanno fornito le informazioni, queste ultime sono rese accessibili al pubblico. La convenzione di sovvenzione fissa, tra l'altro, i termini in relazione a tali obblighi di informazione. 4.   Le richieste di brevetti, le norme, le pubblicazioni, o qualsiasi altra diffusione, compresa quella in forma elettronica, concernente risultati contengono, se possibile, una menzione, che può includere mezzi visivi, che precisi che l’azione ha beneficiato di un sostegno finanziario dell’Unione. La formulazione di tale menzione è stabilita nella convenzione di sovvenzione.
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