Art. 42
Tutela dei risultati
In vigore dal 11 dic 2013
Tutela dei risultati
1. Qualora i risultati possano dar luogo, o qualora si possa ragionevolmente prevedere che possano dar luogo, a sfruttamento commerciale o industriale, il partecipante che detiene tali risultati esamina la possibilità di proteggerli. Il partecipante, se possibile, ragionevole e giustificato date le circostanze, li protegge adeguatamente per un periodo di tempo adeguato e con un’adeguata copertura territoriale, tenendo debito conto dei suoi interessi legittimi e degli interessi legittimi, in particolare gli interessi commerciali, degli altri partecipanti all’azione.
2. Qualora un partecipante che ha beneficiato di finanziamenti dell’Unione non intenda tutelare i risultati prodotti per motivi diversi dall’impossibilità ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale o dalla mancanza di potenziale per lo sfruttamento commerciale o industriale, e a meno che il partecipante non intenda trasferirli ad un altro soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro o in un paese associato ai fini della loro protezione, esso ne informa la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento prima di qualsiasi diffusione relativa a tali risultati. La Commissione, a nome dell'Unione, o il pertinente organismo di finanziamento possono, con il consenso del partecipante interessato, assumere la proprietà di tali risultati e adottare le misure necessarie per una loro adeguata protezione.
Il partecipante può rifiutare il proprio consenso soltanto se dimostra che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi. Nessuna diffusione relativa a tali risultati può avere luogo prima che la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento abbiano adottato una decisione di non assumere la proprietà dei risultati o abbiano deciso di assumerne la proprietà o abbiano adottato le misure necessarie per garantirne la protezione. La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adottano tale decisione senza indugio. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.
3. Qualora un partecipante che ha ricevuto finanziamenti dell’Unione intenda abbandonare la protezione dei risultati o non intenda ottenere l’estensione di tale protezione per motivi diversi dalla mancanza di potenziale per lo sfruttamento commerciale o industriale entro un termine non superiore ai cinque anni dal pagamento del saldo, esso ne informa la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento che possono continuare o estendere la protezione assumendone la proprietà. Il partecipante può rifiutare il proprio consenso soltanto se dimostra che i suoi interessi legittimi risulterebbero significativamente lesi. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.
Storico versioni
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