Art. 7
Azioni ammissibili
In vigore dal 11 dic 2013
Azioni ammissibili
1. Nel rispetto delle condizioni del programma di lavoro annuale di cui all’, il programma fornisce un sostegno finanziario per i seguenti tipi di azione:
a)
azioni congiunte:
i)
seminari e workshop;
ii)
gruppi di progetto, composti generalmente da un numero circoscritto di paesi, operativi per un periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione;
iii)
controlli bilaterali o multilaterali e altre attività previste dalla normativa dell'Unione sulla cooperazione amministrativa organizzati da due o più paesi partecipanti, comprendenti almeno due Stati membri;
iv)
visite di lavoro organizzate dai paesi partecipanti o da un altro paese per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze in ambito fiscale;
v)
team di esperti, vale a dire forme di cooperazione strutturate, a carattere non permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici, in particolare nei sistemi di informazione europei, eventualmente con il sostegno di servizi di cooperazione on line, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature:
vi)
azioni di capacity building per la Pubblica Amministrazione e azioni di supporto;
vii)
studi;
viii)
progetti di comunicazione;
ix)
ogni altra attività a sostegno degli obiettivi generali, specifici e operativi e delle priorità di cui agli , purché la necessità di tali altre attività sia debitamente giustificata;
b)
creazione di sistemi d'informazione europei: lo sviluppo, la manutenzione, il funzionamento e il controllo della qualità di componenti unionali dei sistemi d’informazione europei di cui al punto A dell’allegato e dei nuovi sistemi d’informazione europei istituiti a norma della normativa dell’Unione, al fine di connettere efficacemente tra di loro le autorità fiscali;
c)
attività di formazione comuni: azioni di formazione sviluppate congiuntamente per sostenere le competenze professionali e le conoscenze necessarie in materia fiscale.
Le visite di lavoro di cui al primo comma, lettera a), punto iv), non superano la durata di un mese. Per quanto concerne le visite di lavoro organizzate in paesi terzi, solo le indennità di viaggio e di soggiorno (indennità di alloggio e indennità giornaliera) sono ammissibili nell'ambito del programma.
I team di esperti di cui al primo comma, lettera a), punto v), sono organizzati dalla Commissione in cooperazione con i paesi partecipanti e, salvo in casi debitamente giustificati, la loro durata non supera un anno.
2. Le risorse per le azioni ammissibili di cui al presente articolo sono attribuite in modo bilanciato e proporzionalmente ai bisogni reali di dette azioni.
3. Nel valutare il programma la Commissione accerta la necessità di inserire dei massimali di bilancio per le varie azioni ammissibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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