Art. 10
Disposizioni di attuazione specifiche per le attività di formazione comuni
In vigore dal 11 dic 2013
Disposizioni di attuazione specifiche per le attività di formazione comuni
1. La partecipazione alle attività di formazione comuni di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera c), avviene su base volontaria.
2. I paesi partecipanti garantiscono che siano designati a partecipare alle attività di formazione comuni funzionari con profilo e qualifiche adeguati, incluse le competenze linguistiche.
3. Ove opportuno, i paesi partecipanti integrano nei propri programmi di formazione nazionali contenuti di formazione sviluppati congiuntamente, tra cui moduli di apprendimento online (e-learning), programmi di formazione e norme in materia di formazione convenute di comune accordo.
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