Art. 37

Abrogazioni

In vigore dal 11 dic 2013
Abrogazioni 1.   I regolamenti (CE) n. 876/2002 e (CE) n. 683/2008 sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2014. 2.   Qualsiasi misura adottata in base al regolamento (CE) n. 876/2002 o al regolamento (CE) n. 683/2008 rimane in vigore. 3.   I riferimenti al regolamento abrogato (CE) n. 683/2008 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.
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