Art. 37
Abrogazioni
In vigore dal 11 dic 2013
Abrogazioni
1. I regolamenti (CE) n. 876/2002 e (CE) n. 683/2008 sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2014.
2. Qualsiasi misura adottata in base al regolamento (CE) n. 876/2002 o al regolamento (CE) n. 683/2008 rimane in vigore.
3. I riferimenti al regolamento abrogato (CE) n. 683/2008 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.
Storico versioni
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