Art. 32
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
In vigore dal 11 dic 2013
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. Nell’attuare azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, la Commissione adotta misure opportune intese a garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, applicando misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, effettuando controlli efficaci, recuperando, qualora emergano irregolarità, gli importi indebitamente versati e ricorrendo, se necessario, a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti dispongono di un potere di controllo di bilancio, esercitabile su documenti e con verifiche in loco, nei confronti di tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subappaltatori che abbiano ottenuto finanziamenti dell'Unione a titolo del presente regolamento.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre ispezioni, incluse verifiche sul posto sugli operatori economici direttamente o indirettamente interessati dai finanziamenti in conformità delle disposizioni e delle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (23) nell'ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illegale che leda gli interessi finanziari dell'Unione in relazione ad un accordo o decisione di sovvenzione o a un contratto che implichino finanziamenti dell'Unione.
Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi internazionali conclusi con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni di finanziamento e i contratti derivanti dall’applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che conferiscono espressamente alla Commissione, alla Corte dei conti e all’OLAF il potere di procedere a tali verifiche e controlli in conformità delle rispettive competenze.
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