Art. 31

Protezione dei dati personali e della vita privata

In vigore dal 11 dic 2013
Protezione dei dati personali e della vita privata 1.   La Commissione garantisce che la protezione dei dati personali e della vita privata sia garantita durante la progettazione, la realizzazione e l'esercizio dei sistemi e sia integrata adeguatamente nella loro realizzazione. 2.   Il trattamento di dati personali nell’ambito dell’espletamento dei compiti e delle attività di cui al presente regolamento è effettuato in conformità del diritto applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), e la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21).
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