Art. 24

Appalti remunerati in base alle spese certificate

In vigore dal 11 dic 2013
Appalti remunerati in base alle spese certificate 1.   L’amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto retribuito, interamente o parzialmente ma sempre nei limiti di un massimale, in base a spese certificate, alle condizioni di cui al paragrafo 2. Il prezzo da pagare per tali appalti è costituito dal rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute dal contraente per eseguire l’appalto, come manodopera, materiali, materiali consumabili, uso di apparecchiature e di infrastrutture necessarie all’esecuzione del contratto. Tali spese sono maggiorate di un importo forfettario comprendente le spese generali e il margine di utile oppure di un importo comprendente le spese generali e un premio commisurato al rispetto di obiettivi in termini di risultato e scadenze. 2.   L’amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato interamente o parzialmente in base alle spese certificate se è obiettivamente impossibile definire in modo preciso un prezzo fisso e se è ragionevolmente dimostrabile che il prezzo fisso sarebbe eccessivamente elevato a causa di incertezze connesse all'esecuzione dell’appalto, perché: a) l’appalto riguarda aspetti estremamente complessi o frutto di una nuova tecnologia e comporta pertanto rilevanti rischi tecnici, o b) le attività oggetto dell’appalto devono, per ragioni operative, iniziare immediatamente pur non essendo ancora possibile fissare un prezzo totale definitivo non rivedibile, data l’esistenza di rilevanti elementi aleatori o la parziale dipendenza dell’appalto dall’esecuzione di altri appalti. 3.   Il massimale di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate è il prezzo massimo pagabile. Può essere superato solo in casi eccezionali, debitamente giustificati, e con il consenso dell’autorità aggiudicatrice. 4.   I documenti degli appalti remunerati, interamente o parzialmente, in base a spese certificate, precisano: a) la natura dell’appalto, se cioè si tratta di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate entro i limiti di un massimale; b) per un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate, gli elementi oggetto delle spese certificate; c) l’importo del massimale; d) i criteri di aggiudicazione, che devono tra l’altro consentire di valutare l’attendibilità del bilancio di previsione, dei costi rimborsabili, dei meccanismi che determinano tali costi e degli utili indicati nell’offerta; e) il tipo di maggiorazione, di cui al paragrafo 1, da applicare alle spese; f) le norme e le procedure che determinano l’ammissibilità dei costi previsti dall’offerente per eseguire il contratto, in base ai principi di cui al paragrafo 5; g) le norme contabili cui devono conformarsi gli offerenti; h) nel caso di un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate da convertire in appalto a prezzo fisso e definitivo, i parametri di tale conversione. 5.   I costi sostenuti dal contraente nel corso dell’esecuzione di un appalto interamente o parzialmente remunerato in base a spese certificate, sono ammissibili solo se: a) sono stati realmente sostenuti nel corso dell’appalto, escludendo le spese per apparecchiature, infrastrutture e immobilizzazioni immateriali necessarie all’esecuzione del contratto e che possono essere considerate ammissibili sino al loro intero valore di acquisto; b) sono indicati nel bilancio di previsione eventualmente riveduto dalle clausole aggiuntive al contratto iniziale; c) sono necessari all’esecuzione dell’appalto; d) emergono dall’esecuzione dell’appalto e sono ad esso imputabili; e) sono identificabili, verificabili, registrati nella contabilità del contraente e fissati in conformità ai principi contabili indicati nel capitolato d’oneri e nell’appalto; f) soddisfano le disposizioni del diritto tributario e sociale applicabili; g) non derogano dalle condizioni dell’appalto; h) sono ragionevoli, giustificati e rispettano i principi della sana gestione finanziaria, in particolare riguardo all’economicità e all’efficienza. Il contraente è responsabile della contabilizzazione delle spese sostenute, della buona tenuta dei libri contabili o di ogni altra documentazione atta a dimostrare che i costi di cui chiede il rimborso sono stati sostenuti e si conformano ai principi sanciti dal presente articolo. Spese che il contraente non può giustificare sono inammissibili e non rimborsabili. 6.   L’amministrazione aggiudicatrice effettua le seguenti operazioni per garantire la buona esecuzione degli appalti remunerati in base alle spese certificate: a) fissa il massimale nella misura più realistica possibile, permettendo al tempo stesso la necessaria flessibilità per integrare i rischi tecnici; b) converte un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate in un appalto a prezzo fisso e definitivo non appena sia possibile fissare, durante l’esecuzione dell’appalto, un prezzo fisso e definitivo; a tal fine, stabilisce i parametri di conversione da appalto remunerato in base a spese certificate in appalto a prezzo fisso e definitivo; c) predispone misure di monitoraggio e di controllo che prevedano in particolare un sistema di previsione di anticipazione dei costi; d) fissa principi, strumenti e procedure adeguati per l'esecuzione dell'appalto, in particolare per identificare e controllare l’ammissibilità delle spese sostenute dal contraente o dai suoi subappaltatori durante l’esecuzione dell’appalto, e per introdurre modifiche al contratto; e) verifica che il contraente e i suoi subappaltatori si conformino alle norme contabili stabilite nel contratto e all’obbligo di fornire documenti contabili aventi forza probante; f) garantisce continuativamente, durante l’esecuzione dell’appalto, l’efficienza dei principi, degli strumenti e delle le procedure di cui alla lettera d).
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