Art. 24 · Appalti remunerati in base alle spese certificate

Art. 24

Appalti remunerati in base alle spese certificate

In vigore dal 11 dic 2013
Appalti remunerati in base alle spese certificate 1.   L’amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto retribuito, interamente o parzialmente ma sempre nei limiti di un massimale, in base a spese certificate, alle condizioni di cui al paragrafo 2. Il prezzo da pagare per tali appalti è costituito dal rimborso di tutte le spese effettivamente sostenute dal contraente per eseguire l’appalto, come manodopera, materiali, materiali consumabili, uso di apparecchiature e di infrastrutture necessarie all’esecuzione del contratto. Tali spese sono maggiorate di un importo forfettario comprendente le spese generali e il margine di utile oppure di un importo comprendente le spese generali e un premio commisurato al rispetto di obiettivi in termini di risultato e scadenze. 2.   L’amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato interamente o parzialmente in base alle spese certificate se è obiettivamente impossibile definire in modo preciso un prezzo fisso e se è ragionevolmente dimostrabile che il prezzo fisso sarebbe eccessivamente elevato a causa di incertezze connesse all'esecuzione dell’appalto, perché: a) l’appalto riguarda aspetti estremamente complessi o frutto di una nuova tecnologia e comporta pertanto rilevanti rischi tecnici, o b) le attività oggetto dell’appalto devono, per ragioni operative, iniziare immediatamente pur non essendo ancora possibile fissare un prezzo totale definitivo non rivedibile, data l’esistenza di rilevanti elementi aleatori o la parziale dipendenza dell’appalto dall’esecuzione di altri appalti. 3.   Il massimale di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate è il prezzo massimo pagabile. Può essere superato solo in casi eccezionali, debitamente giustificati, e con il consenso dell’autorità aggiudicatrice. 4.   I documenti degli appalti remunerati, interamente o parzialmente, in base a spese certificate, precisano: a) la natura dell’appalto, se cioè si tratta di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate entro i limiti di un massimale; b) per un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate, gli elementi oggetto delle spese certificate; c) l’importo del massimale; d) i criteri di aggiudicazione, che devono tra l’altro consentire di valutare l’attendibilità del bilancio di previsione, dei costi rimborsabili, dei meccanismi che determinano tali costi e degli utili indicati nell’offerta; e) il tipo di maggiorazione, di cui al paragrafo 1, da applicare alle spese; f) le norme e le procedure che determinano l’ammissibilità dei costi previsti dall’offerente per eseguire il contratto, in base ai principi di cui al paragrafo 5; g) le norme contabili cui devono conformarsi gli offerenti; h) nel caso di un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate da convertire in appalto a prezzo fisso e definitivo, i parametri di tale conversione. 5.   I costi sostenuti dal contraente nel corso dell’esecuzione di un appalto interamente o parzialmente remunerato in base a spese certificate, sono ammissibili solo se: a) sono stati realmente sostenuti nel corso dell’appalto, escludendo le spese per apparecchiature, infrastrutture e immobilizzazioni immateriali necessarie all’esecuzione del contratto e che possono essere considerate ammissibili sino al loro intero valore di acquisto; b) sono indicati nel bilancio di previsione eventualmente riveduto dalle clausole aggiuntive al contratto iniziale; c) sono necessari all’esecuzione dell’appalto; d) emergono dall’esecuzione dell’appalto e sono ad esso imputabili; e) sono identificabili, verificabili, registrati nella contabilità del contraente e fissati in conformità ai principi contabili indicati nel capitolato d’oneri e nell’appalto; f) soddisfano le disposizioni del diritto tributario e sociale applicabili; g) non derogano dalle condizioni dell’appalto; h) sono ragionevoli, giustificati e rispettano i principi della sana gestione finanziaria, in particolare riguardo all’economicità e all’efficienza. Il contraente è responsabile della contabilizzazione delle spese sostenute, della buona tenuta dei libri contabili o di ogni altra documentazione atta a dimostrare che i costi di cui chiede il rimborso sono stati sostenuti e si conformano ai principi sanciti dal presente articolo. Spese che il contraente non può giustificare sono inammissibili e non rimborsabili. 6.   L’amministrazione aggiudicatrice effettua le seguenti operazioni per garantire la buona esecuzione degli appalti remunerati in base alle spese certificate: a) fissa il massimale nella misura più realistica possibile, permettendo al tempo stesso la necessaria flessibilità per integrare i rischi tecnici; b) converte un appalto parzialmente remunerato in base a spese certificate in un appalto a prezzo fisso e definitivo non appena sia possibile fissare, durante l’esecuzione dell’appalto, un prezzo fisso e definitivo; a tal fine, stabilisce i parametri di conversione da appalto remunerato in base a spese certificate in appalto a prezzo fisso e definitivo; c) predispone misure di monitoraggio e di controllo che prevedano in particolare un sistema di previsione di anticipazione dei costi; d) fissa principi, strumenti e procedure adeguati per l'esecuzione dell'appalto, in particolare per identificare e controllare l’ammissibilità delle spese sostenute dal contraente o dai suoi subappaltatori durante l’esecuzione dell’appalto, e per introdurre modifiche al contratto; e) verifica che il contraente e i suoi subappaltatori si conformino alle norme contabili stabilite nel contratto e all’obbligo di fornire documenti contabili aventi forza probante; f) garantisce continuativamente, durante l’esecuzione dell’appalto, l’efficienza dei principi, degli strumenti e delle le procedure di cui alla lettera d).
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