Art. 1
In vigore dal 6 dic 2013
Il regolamento (UE) n. 454/2011 è così modificato:
a)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura, i gestori di stazione, i venditori dei biglietti e l’Agenzia sostengono i lavori della fase 2, secondo quanto specificato al paragrafo 7.3 dell’allegato I, fornendo competenza ed informazioni funzionali e tecniche.»;
b)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Gli organismi che rappresentano il settore ferroviario a livello europeo, definiti nell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), insieme a un rappresentante dei venditori dei biglietti e a un rappresentante dei passeggeri europei, sviluppano ulteriormente il sottosistema Applicazioni telematiche per i passeggeri secondo quanto specificato al paragrafo 7.3 dell’allegato I. L’Agenzia ferroviaria europea rende disponibili pubblicamente sul proprio sito web i risultati della fase 1 (guide applicative, architettura, governance e piano generale di attuazione).»;
(*1)
GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1."
c)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Gli Stati membri assicurano che le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura, i gestori di stazione e i venditori dei biglietti siano informati del presente regolamento e designano un punto di contatto nazionale (NCP — Nationa Contact Point) per il seguito della sua attuazione. Il ruolo del punto di contatto nazionale è descritto all’allegato VI.»;
d)
l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
1. Il presente regolamento viene modificato prendendo in considerazione i risultati della fase 2, descritta al paragrafo 7.3 dell’allegato I.
2. L’Agenzia ferroviaria europea modifica il documento tecnico B.60 (Architettura) prendendo in considerazione i risultati della fase 1 e applicando la procedura di cui all’.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1273:oj#art-1