Art. 1

Art. 1

In vigore dal 6 dic 2013
Il regolamento (UE) n. 454/2011 è così modificato: a) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura, i gestori di stazione, i venditori dei biglietti e l’Agenzia sostengono i lavori della fase 2, secondo quanto specificato al paragrafo 7.3 dell’allegato I, fornendo competenza ed informazioni funzionali e tecniche.»; b) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Gli organismi che rappresentano il settore ferroviario a livello europeo, definiti nell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), insieme a un rappresentante dei venditori dei biglietti e a un rappresentante dei passeggeri europei, sviluppano ulteriormente il sottosistema Applicazioni telematiche per i passeggeri secondo quanto specificato al paragrafo 7.3 dell’allegato I. L’Agenzia ferroviaria europea rende disponibili pubblicamente sul proprio sito web i risultati della fase 1 (guide applicative, architettura, governance e piano generale di attuazione).»; (*1)   GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1." c) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Gli Stati membri assicurano che le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura, i gestori di stazione e i venditori dei biglietti siano informati del presente regolamento e designano un punto di contatto nazionale (NCP — Nationa Contact Point) per il seguito della sua attuazione. Il ruolo del punto di contatto nazionale è descritto all’allegato VI.»; d) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 1.   Il presente regolamento viene modificato prendendo in considerazione i risultati della fase 2, descritta al paragrafo 7.3 dell’allegato I. 2.   L’Agenzia ferroviaria europea modifica il documento tecnico B.60 (Architettura) prendendo in considerazione i risultati della fase 1 e applicando la procedura di cui all’
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