Art. 1

In vigore dal 2 dic 2013
Il regolamento (UE) n. 321/2013 è così modificato: 1) all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Dopo un periodo transitorio di un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, i componenti di interoperabilità «segnali di coda» di nuova produzione sono soggetti alla prevista dichiarazione CE di conformità.»; 2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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