Art. 1
In vigore dal 2 dic 2013
Il regolamento (UE) n. 321/2013 è così modificato:
1)
all’articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Dopo un periodo transitorio di un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, i componenti di interoperabilità «segnali di coda» di nuova produzione sono soggetti alla prevista dichiarazione CE di conformità.»;
2)
l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2013:1236:oj#art-1