Art. 2
Misure transitorie
In vigore dal 20 nov 2013
Misure transitorie
Le seguenti misure transitorie si applicano dal 3 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2013:
1)
nei nuovi contingenti tariffari di cui ai numeri d'ordine 09.1530 e 09.1560 confluisce, in misura proporzionale, il saldo del contingente tariffario 09.1515 al 3 dicembre 2013, come segue:
a)
il volume iniziale del contingente tariffario 09.1530 è calcolato secondo la formula seguente:
0,6 × saldo del contingente tariffario 09.1515 al 3 dicembre 2013;
b)
il volume iniziale del contingente tariffario 09.1560 è calcolato secondo la formula seguente:
0,4 × saldo del contingente tariffario 09.1515 al 3 dicembre 2013;
c)
entrambi i volumi iniziali sono arrotondati all'unità intera (ettolitro).
2)
Le domande pendenti di contingenti tariffari (non attribuiti) relative al contingente tariffario 09.1515 sono trasferite, rispettivamente, ai contingenti tariffari 09.1530 e 09.1560, in funzione dell'origine del vino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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