Art. 1
Modifiche al regolamento (CE) n. 1215/2009
In vigore dal 20 nov 2013
Modifiche al regolamento (CE) n. 1215/2009
Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato:
1)
all'articolo 7 bis, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 dicembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;
2)
l'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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