Art. 1
In vigore dal 15 nov 2013
1. Le possibilità di pesca a norma del protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca fra l’Unione europea e il Regno del Marocco (di seguito: «il protocollo») sono così distribuite tra gli Stati membri:
Categoria di pesca
Tipo di nave
Stato membro
Licenze o contingente
Pesca artigianale al nord, specie pelagiche
Pescherecci con reti a circuizione < 100 GT
Spagna
20
Pesca artigianale al nord
Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT
Spagna
25
Portogallo
7
Pescherecci con palangari di fondo ≥ 40 GT < 150 GT
Portogallo
3
Pesca artigianale al sud
Pescherecci con lenze e canne < 80 GT
Spagna
10
Pesca demersale
Pescherecci con palangari di fondo
Spagna
7
Portogallo
4
Pescherecci con reti da traino
Spagna
5
Italia
0
Pesca del tonno
Pescherecci con lenze e canne
Spagna
23
Francia
4
Pesca pelagica industriale
80 000 tonnellate all’anno
con un massimo di 10 000 t al mese per l’insieme della flotta,
salvo per i mesi da agosto a ottobre, in cui il limite mensile di catture è portato a 15 000 t
Ripartizione delle navi autorizzate a pescare:
10 navi di stazza superiore a 3 000 GT
3 navi di stazza compresa tra 150 e 3 000 GT
5 navi di stazza inferiore a 150 GT
Germania
6 467 t
Lituania
20 693 t
Lettonia
11 640 t
Paesi Bassi
24 567 t
Irlanda
2 917 t
Polonia
4 525 t
Regno Unito
4 525 t
Spagna
467 t
Portogallo
1 555 t
Francia
2 644 t
2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l’accordo di partenariato.
3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.
4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse, quale previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono completamente esaurite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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