Art. 1

Art. 1

In vigore dal 15 nov 2013
1.   Le possibilità di pesca a norma del protocollo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca fra l’Unione europea e il Regno del Marocco (di seguito: «il protocollo») sono così distribuite tra gli Stati membri: Categoria di pesca Tipo di nave Stato membro Licenze o contingente Pesca artigianale al nord, specie pelagiche Pescherecci con reti a circuizione < 100 GT Spagna 20 Pesca artigianale al nord Pescherecci con palangari di fondo < 40 GT Spagna 25 Portogallo 7 Pescherecci con palangari di fondo ≥ 40 GT < 150 GT Portogallo 3 Pesca artigianale al sud Pescherecci con lenze e canne < 80 GT Spagna 10 Pesca demersale Pescherecci con palangari di fondo Spagna 7 Portogallo 4 Pescherecci con reti da traino Spagna 5 Italia 0 Pesca del tonno Pescherecci con lenze e canne Spagna 23 Francia 4 Pesca pelagica industriale 80 000 tonnellate all’anno con un massimo di 10 000  t al mese per l’insieme della flotta, salvo per i mesi da agosto a ottobre, in cui il limite mensile di catture è portato a 15 000  t Ripartizione delle navi autorizzate a pescare: 10 navi di stazza superiore a 3 000  GT 3 navi di stazza compresa tra 150 e 3 000  GT 5 navi di stazza inferiore a 150 GT Germania 6 467  t Lituania 20 693  t Lettonia 11 640  t Paesi Bassi 24 567  t Irlanda 2 917  t Polonia 4 525  t Regno Unito 4 525  t Spagna 467  t Portogallo 1 555  t Francia 2 644  t 2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fermo restando l’accordo di partenariato. 3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 del presente articolo non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008. 4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse, quale previsto all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione informa gli Stati membri che le possibilità di pesca non sono completamente esaurite.
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