Art. 4

Aiuti alla commercializzazione del riso

In vigore dal 6 nov 2013
Aiuti alla commercializzazione del riso Il quantitativo massimo di riso raccolto nella Guyana francese che può ottenere un sostegno alla commercializzazione in Guadalupa e Martinica, nonché nel resto dell'Unione, a norma del capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013, non può superare 12 000 tonnellate/anno di equivalente riso lavorato. Per la commercializzazione nel resto dell'Unione al di fuori della Guadalupa e della Martinica, tale quantitativo non può superare 4 000 tonnellate/anno.
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