Art. 2
Importo dell'aiuto alla commercializzazione al di fuori della regione di produzione
In vigore dal 6 nov 2013
Importo dell'aiuto alla commercializzazione al di fuori della regione di produzione
1. L'importo dell'aiuto concesso a norma del capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 per la commercializzazione di prodotti delle regioni ultraperiferiche nel resto dell'Unione non può superare il 10 % del valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, determinata in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.
Tuttavia, il massimale fissato nel primo comma non supera il 13 % del valore della produzione commercializzata quando il contraente per i produttori è un'associazione, un'unione o un'organizzazione di produttori.
I limiti di cui al primo e al secondo comma possono essere portati rispettivamente al 17 % e al 20 % del valore della produzione commercializzata per i prodotti trasportati in aereo.
2. Per la determinazione dell'importo dell'aiuto, il valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, è valutato se del caso in base al contratto di campagna, ai documenti specifici di trasporto e a tutti i documenti giustificativi che corredano la domanda di aiuto.
Il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello di una consegna nel primo porto o aeroporto di sbarco.
Le autorità competenti possono richiedere qualsiasi informazione o elemento giustificativo complementare utile ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto.
3. Le condizioni per la concessione dell'aiuto, i prodotti e gli importi interessati sono specificati nei programmi POSEI di cui al capo II del regolamento (UE) n. 228/2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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