Art. 1
In vigore dal 5 nov 2013
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:
(1)
l’articolo 313 ter è così modificato:
a)
il seguente paragrafo 2 bis è inserito dopo il paragrafo 2:
«2 bis. La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, mediante l’uso di un sistema elettronico di informazione e comunicazione relativo ai servizi regolari di trasporto marittimo, conservano e hanno accesso alle seguenti informazioni:
a)
i dati contenuti nelle domande;
b)
le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo e, se del caso, la modifica o revoca delle stesse;
c)
i nomi dei porti di scalo e i nomi delle navi destinate al servizio;
d)
ogni altra informazione pertinente.»;
b)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«La domanda di autorizzazione relativa a un servizio regolare specifica quali sono gli Stati membri interessati dal servizio e può indicare gli Stati membri potenzialmente interessati per i quali il richiedente dichiara di prevedere servizi futuri. Le autorità doganali dello Stato membro cui è stata presentata la domanda (autorità doganale di rilascio) informano le autorità doganali degli altri Stati membri effettivamente o potenzialmente interessati dal servizio di trasporto marittimo (autorità doganali corrispondenti) mediante il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 2 bis.»;
ii)
al secondo comma, la cifra «45» è sostituita da «15»;
iii)
al secondo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 2 bis»;
iv)
al terzo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 2 bis»;
(2)
all’articolo 313 quater, paragrafo 2, secondo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui all’articolo 313 ter, paragrafo 2 bis»;
(3)
all’articolo 313 quinquies, paragrafo 2, primo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui all’articolo 313 ter, paragrafo 2 bis»;
(4)
all’articolo 313 septies, paragrafo 2, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui all’articolo 313 ter, paragrafo 2 bis»;
(5)
L’allegato 42 bis è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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