Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 nov 2013
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato: (1) l’articolo 313 ter è così modificato: a) il seguente paragrafo 2 bis è inserito dopo il paragrafo 2: «2 bis.   La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, mediante l’uso di un sistema elettronico di informazione e comunicazione relativo ai servizi regolari di trasporto marittimo, conservano e hanno accesso alle seguenti informazioni: a) i dati contenuti nelle domande; b) le autorizzazioni relative ai servizi regolari di trasporto marittimo e, se del caso, la modifica o revoca delle stesse; c) i nomi dei porti di scalo e i nomi delle navi destinate al servizio; d) ogni altra informazione pertinente.»; b) il paragrafo 3 è così modificato: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «La domanda di autorizzazione relativa a un servizio regolare specifica quali sono gli Stati membri interessati dal servizio e può indicare gli Stati membri potenzialmente interessati per i quali il richiedente dichiara di prevedere servizi futuri. Le autorità doganali dello Stato membro cui è stata presentata la domanda (autorità doganale di rilascio) informano le autorità doganali degli altri Stati membri effettivamente o potenzialmente interessati dal servizio di trasporto marittimo (autorità doganali corrispondenti) mediante il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 2 bis.»; ii) al secondo comma, la cifra «45» è sostituita da «15»; iii) al secondo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 2 bis»; iv) al terzo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui al paragrafo 2 bis»; (2) all’articolo 313 quater, paragrafo 2, secondo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui all’articolo 313 ter, paragrafo 2 bis»; (3) all’articolo 313 quinquies, paragrafo 2, primo comma, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui all’articolo 313 ter, paragrafo 2 bis»; (4) all’articolo 313 septies, paragrafo 2, i termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all’articolo 14 quinvicies» sono sostituiti dai termini «il sistema elettronico di informazione e comunicazione per i servizi regolari di trasporto marittimo di cui all’articolo 313 ter, paragrafo 2 bis»; (5) L’allegato 42 bis è soppresso.
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