Art. 2

In vigore dal 31 ott 2013
L’additivo per mangimi specificato nell’allegato e i mangimi contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 21 maggio 2014 in conformità alla normativa applicabile prima del 21 novembre 2013 possono continuare ad essere commercializzati e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.
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