Art. 2
In vigore dal 31 ott 2013
L’additivo per mangimi specificato nell’allegato e i mangimi contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 21 maggio 2014 in conformità alla normativa applicabile prima del 21 novembre 2013 possono continuare ad essere commercializzati e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2013:1078:oj#art-2