Art. 1

In vigore dal 31 ott 2013
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato: 1) All’articolo 230 è aggiunta la seguente lettera e): «e) gli strumenti musicali portatili importati da viaggiatori e che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione.»; 2) all’articolo 231 è aggiunta la seguente lettera e): «gli strumenti musicali portatili dei viaggiatori.»; 3) all’articolo 232, punto 1), è aggiunta la seguente lettera d): «d) gli strumenti musicali portatili di cui all’articolo 569, punto 1 bis.»; 4) all’articolo 569 è inserito il seguente punto 1 bis: «1 bis.   L’esonero totale dai dazi all’importazione è concesso per gli strumenti musicali portatili importati in regime di ammissione temporanea da un viaggiatore secondo la definizione di cui all’articolo 236 A allo scopo di utilizzarli come materiale professionale.»
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