Art. 1
In vigore dal 31 ott 2013
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:
1)
All’articolo 230 è aggiunta la seguente lettera e):
«e)
gli strumenti musicali portatili importati da viaggiatori e che beneficiano della franchigia in quanto merci in reintroduzione.»;
2)
all’articolo 231 è aggiunta la seguente lettera e):
«gli strumenti musicali portatili dei viaggiatori.»;
3)
all’articolo 232, punto 1), è aggiunta la seguente lettera d):
«d)
gli strumenti musicali portatili di cui all’articolo 569, punto 1 bis.»;
4)
all’articolo 569 è inserito il seguente punto 1 bis:
«1 bis. L’esonero totale dai dazi all’importazione è concesso per gli strumenti musicali portatili importati in regime di ammissione temporanea da un viaggiatore secondo la definizione di cui all’articolo 236 A allo scopo di utilizzarli come materiale professionale.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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