Art. 1

Disposizioni di modifica

In vigore dal 30 ott 2013
Disposizioni di modifica Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 il punto 5.2 è sostituito dal seguente: «5.2 Fegato degli animali terrestri di cui al punto 5.1. a eccezione degli ovini e prodotti derivati; 0,30 pg/g di peso fresco 0,50 pg/g di peso fresco 3,0 ng/g di peso fresco Fegato di ovini e prodotti derivati; 1,25 pg/g di peso fresco 2,00 pg/g di peso fresco 3,0 ng/g peso fresco»
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