Art. 1
Disposizioni di modifica
In vigore dal 30 ott 2013
Disposizioni di modifica
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 il punto 5.2 è sostituito dal seguente:
«5.2
Fegato degli animali terrestri di cui al punto 5.1. a eccezione degli ovini e prodotti derivati;
0,30 pg/g di peso fresco
0,50 pg/g di peso fresco
3,0 ng/g di peso fresco
Fegato di ovini e prodotti derivati;
1,25 pg/g di peso fresco
2,00 pg/g di peso fresco
3,0 ng/g peso fresco»
Storico versioni
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