Art. 9
Requisiti che si applicano alla dichiarazione del fabbricante sulla prova di resistenza di sistemi, parti ed equipaggiamenti critici relativi alla sicurezza funzionale
In vigore dal 24 ott 2013
Requisiti che si applicano alla dichiarazione del fabbricante sulla prova di resistenza di sistemi, parti ed equipaggiamenti critici relativi alla sicurezza funzionale
La dichiarazione del fabbricante sulla prova di resistenza di sistemi, parti ed equipaggiamenti critici relativi alla sicurezza funzionale di cui all’allegato II (B4) del regolamento (UE) n. 168/2013, devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato V del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2014:3:oj#art-9