Art. 11
Requisiti che si applicano ai vetri, tergicristalli e lavacristalli nonché dispositivi di sbrinamento e di disappannamento
In vigore dal 24 ott 2013
Requisiti che si applicano ai vetri, tergicristalli e lavacristalli nonché dispositivi di sbrinamento e di disappannamento
Occorre effettuare le procedure di prova e verificare i requisiti di prestazione che si applicano ai vetri, tergicristalli e lavacristalli nonché dispositivi di sbrinamento e di disappannamento di cui all’allegato II (B6) del regolamento (UE) n. 168/2013, in conformità all’allegato VII del presente regolamento.
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